Entro il 31.03.2022 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 30, comma 1 del D.L. 185/2008, e che nel 2021 hanno subìto delle variazioni, devono comunicarle alle Entrate presentando un nuovo modello EAS.
La comunicazione non va presentata:
• al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste dalla legge (ad esempio in caso di variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
• per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.
Fonte: Ipsoa