L’art. 2 del Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020) prevede la sospensione di alcuni versamenti fiscali/contributivi che scadono nel mese di dicembre solo per alcuni contribuenti. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati alternativamente: in unica soluzione entro il 16.03.2021 o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (senza
interessi), con la prima da versare entro il 16.03.2021. Possono beneficiare della sospensione:
a) i professionisti e le imprese con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro che presentano una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
b) le imprese e i professionisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30.11.2019 (data di apertura della partita Iva);
c) i contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ex art. 1 del Dpcm 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, discoteche, teatri);
d) gli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o operativa in zona rossa o arancione;
e) le attività che operano nei settori economici (codici Ateco) individuati nell’allegato 2 al D.L. 149/2020, a cui si aggiungono i contribuenti che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, se l’attività è svolta in aree in zona rossa.
• Ai fini della sospensione per le categorie sopra individuate, la corretta
determinazione della zona fa riferimento alla situazione definita con l’ordinanza delMinistero della Salute del 26.11.2020.
Fonte: Il Sole 24 Ore