SUPERBONUS 110%

14 - 11 - 2022

La versione della norma approvata dal Governo con il nuovo Decreto Aiuti-quater introduce nel regime transitorio un doppio vincolo da rispettare per imprese e contribuenti: entro il 25.11.2022 dovrà essere effettuata la comunicazione asseverata per il superbonus (Cilas); tuttavia, entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto, i condomìni dovranno avere già deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori. Due binari separati per le unità unifamiliari: il primo consentirà di chiudere i lavori già avviati, che abbiano rispettato il paletto del 30% al 30.09.2022, utilizzando il 110% fino al 31.03.2023. Il secondo binario, in base alle nuove regole fissate dal Decreto Aiuti quater, prevede che la detrazione scenderà dal 110% al 90%, ma potrà essere utilizzata solo da chi rispetterà requisiti molto stringenti, legati al reddito e alla titolarità dell’immobile: oltre alle seconde case, saranno tagliati fuori affittuari, comodatari e, probabilmente, anche familiari conviventi per le spese che si prendono in carico. L’aiuto sulle unifamiliari riguarda chi ha raggiunto il limite del 30% dei lavori effettuati entro il 30.09.2022 che, finora, prevedeva la scadenza del 31.12.2022 per completare le spese, beneficiando della detrazione al 110%. Il Decreto Aiuti quater concede tempo a questi soggetti fino al 31.03.2023. I calcoli sui limiti di reddito che confineranno il diritto al nuovo superbonus del 90%, nel caso delle unità immobiliari singole, saranno basati sulla prima manifestazione concreta del «quoziente familiare»: il tetto di reddito di riferimento è il reddito lordo annuo di 15.000 euro. Questo limite, però, è effettivo solo nel caso dei nuclei familiari monopersonali. Nel meccanismo delineato dal Decreto Aiuti quater, infatti, per individuare il reddito familiare rilevante ai fini del tetto al superbonus occorre dividere i guadagni complessivi della famiglia per un denominatore proporzionale al numero di componenti.
Fonte: Il Sole 24 ore

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