L’art. 1, c. 689 della legge di Bilancio 2020 ha reso obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti sostenuti per le spese indicate dall’art. 15 Tuir (e da altre disposizioni), suscettibili di detrazione fiscale nella misura del 19%, pur se con qualche distinguo relativo alle spese mediche. L’obbligo è imprescindibile e, dunque, il pagamento delle spese deve essere stato effettuato con le modalità di seguito elencate, pena il mancato riconoscimento del beneficio fiscale. In particolare, i pagamenti delle spese sostenute dal 1.01.2020 devono essere avvenuti mediante modalità che ne hanno garantito la relativa tracciabilità: bonifico bancario o postale, ovvero attraverso altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997, tra cui rientrano le carte di debito, di credito e prepagate, nonché gli assegni bancari e postali. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato come l’elencazione disposta dalla norma abbia natura meramente esplicativa e non esaustiva, potendo farsi riferimento a quanto espresso nella risoluzione n. 108/2014, secondo cui per «altri mezzi di pagamento» debbano intendersi quelli che «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria».
Fonte: Il Sole 24 Ore